Statuto

Art. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

La Fondazione denominata “Fondazione Ampioraggio”, più avanti chiamata per brevità Fondazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e dall’ulteriore normativa nazionale e regionale applicabile.

La Fondazione si costituisce quale “Organismo di Ricerca” così come definito dalla comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 del 30.12.2006.

Il Consiglio di indirizzo approva l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, i regolamenti e della carta dei valori.

Tutti gli aderenti sono vincolati all’osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e della carta dei valori.

La Fondazione ha sede legale in Nocera Inferiore al Corso Vittorio Emanuele II, 121.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie e/o operative e/o delegazioni, in Italia e all’estero senza modifica del presente atto.

La Fondazione ha durata illimitata.

Tutte le riunioni degli Organi previsto nell’art. 8 del presente statuto, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai loro rispettivi componenti.

Art. 2
Scopo, finalità ed attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Essa si attiene ai seguenti principi: partecipazione attiva alla gestione dell’ente da parte di tutti gli aderenti, perseguimento di finalità di utilità sociale, destinazione esclusiva del patrimonio al perseguimento degli scopi sociali, apertura della struttura organizzativa al reclutamento di coloro che effettuano, anche in tempi successivi, apporti patrimoniali funzionali al perseguimento degli scopi sociali, adozione del sistema maggioritario all’interno degli organi di indirizzo, di controllo ed esecutivi.

La Fondazione intende realizzare ogni azione diretta a creare un ecosistema favorevole allo sviluppo e alla crescita imprenditoriale, sia quantitativa che qualitativa, ed individua come scopo fondamentale delle proprie attività, la ricerca costante dell’innovazione per agevolare la costruzione di un imprenditoria di valore che sia efficace sul mercato locale, nazionale ed internazionale, con l’obiettivo dello sviluppo locale e della social innovation (aggiunta)

È obiettivo della fondazione far incontrare imprese che realizzano idee, prodotti e servizi innovativi con altre imprese interessate ad acquisire tali servizi, con investitori finanziari e stakeholders e con le istituzioni locali e nazionali, superando le logiche di intermediazione e favorendo lo scambio di conoscenze e relazioni.

Inoltre, direttamente o tramite i propri associati, essa intende fornire un valido aiuto all’internazionalizzazione delle imprese associate promuovendo azioni di orientamento e accompagnamento per implementare il tasso di innovazione e di competitività e la capacità di concorrere all’interno del mercato digitale globale.

La Fondazione intende, inoltre, sviluppare e valorizzare il capitale umano, in particolare attraverso iniziative finalizzate a migliorare le dinamiche della transizione studio lavoro dei giovani, anche collaborando a generare percorsi di auto imprenditoria.

La Fondazione ha inoltre come scopo quello di favorire la collaborazione e la cooperazione tra il mondo della ricerca (Università, centri di ricerca, Imprese innovative, etc.) e quello dei soggetti pubblici e privati, che potranno utilizzare ed applicare i risultati della ricerca (Imprese, Pubbliche Amministrazioni Enti pubblici, etc.), al fine di creare le condizioni scientifiche e di mercato in grado di consentire una penetrazione equilibrata e progressiva delle nuove tecnologie, promuovendo altresì studi, ricerche e sperimentazioni sul campo, attraverso azioni tese allo sviluppo ed alla migliore organizzazione dell’attività di ricerca.

Nell’organizzare la propria attività, la Fondazione si avvarrà, oltre che delle proprie strutture, prioritariamente dell’offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

Per quanto premesso la Fondazione intende:

  1. Diffondere la cultura dell’innovazione favorendo la circolazione di competenze, idee e conoscenze e sperimentando progetti-pilota e modelli innovativi e trasferibili, senza limitazioni di aree d’intervento;
  2. Promuovere iniziative in grado di migliorare il rapporto tra enti di formazione ed imprese, in particolare per ciò che riguarda l’orientamento al lavoro ed il trasferimento tecnologico;
  3. Aumentare nei giovani la capacità di definire il proprio obiettivo professionale e di perseguirlo attraverso gli studi, la ricerca attiva del lavoro o la creazione di impresa;
  4. Erogare premi e borse di studio.
  5. Favorire ogni tipo di ricerca finalizzata a studiare lo sviluppo dell’imprenditoria, in particolar modo quella sociale, e sulla sua capacità di produrre innovazione;
  6. Incentivare e realizzare in proprio attività di ricerca per conoscere gli ambiti economici e sociali, oggetto dell’attività della Fondazione, che più necessitano di innovazione, per garantire una crescita del territorio e per fornire risposte più concrete e calibrate ai bisogni espressi, esplicitamente ed implicitamente, dal territorio stesso;
  7. Favorire lo sviluppo di innovazione negli ambiti economico e sociale, promuovendo e sostenendo la capacità di intrapresa e coniugando l’innovazione con la risposta ai bisogni sociali che emergono nella comunità al fine di generare lo sviluppo di start-up e filiere produttive che siano capaci di ricoprire un ruolo centrale in una crescita equa, mutuale, solidale e dinamica del territorio;
  8. Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, ed in generale gli eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione gli operatori dei settori di attività della Fondazione, gli stakeholder pubblici e privati;
  9. Ideare, realizzare e gestire iniziative culturali e/o formative sui temi inerenti l’orientamento al lavoro, lo sviluppo di innovazione tecnologica, la gestione delle risorse umane e l’auto-imprenditorialità;
  10. Incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie nel comparto agricolo;
  11. Incentivare l’uso di tecnologia nell’impresa turistica al fine di favorire una migliore capacità di attrazione attraverso l’organizzazione di filiere di servizi e opportunità che siano capaci di creare innovazione coniugando l’offerta tu-ristica con offerte più “customer oriented”;
  12. Recuperare e ripristinare immobili, anche beni pubblici inutilizzati e/o confiscati alla criminalità, al fine di utilizzarli per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

La Fondazione intende organizzare qualsivoglia attività di formazione, corsi, seminari, dibattiti, convegni, workshop, viaggi studio attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione e precedentemente descritti.

Al fine di svolgere le attività appena elencate e descritte, la Fondazione, conservando le sue caratteristiche peculiari di soggetto che non ha scopo di lucro e che persegue finalità di utilità sociale potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dei suoi scopi. Inoltre essa potrà amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti e stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze.

Pur non avendo fini di lucro, la Fondazione potrà promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle descritte, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate con opportuna delibera dal Consiglio di indirizzo.

Art. 3
Membri della Fondazione e criteri soggettivi di adesione

Possono essere Membri della Fondazione:

  1. Persone fisiche e persone giuridiche di diritto pubblico e privato (individuando un loro rappresentante), interessate a mettere a disposizione, le loro capacità professionali, il proprio sistema di relazioni e/o, senza alcun vincolo predeterminato, quota delle loro risorse finanziare a sostegno dei programmi della Fondazione;
  2. Reti o Associazioni di persone fisiche o giuridiche, le quali individuano un loro rappresentante, interessate a mettere a disposizione le capacità professionali dei propri rappresentanti ed il sistema di relazioni di quest’ultimi e/o, senza alcun vincolo predeterminato, quota delle loro risorse finanziare a sostegno dei programmi della Fondazione, nonché a svolgere le più opportune attività di sensibilizzazione e disseminazione delle azioni intraprese dalla Fondazione presso i propri stakeholders, con l’obiettivo di favorire gli o-biettivi di sviluppo associativo di quest’ultima.

A seconda del loro status giuridico e delle fattispecie con cui si concretizza la loro adesione, così come normato dai successivi artt. 4, 5, 6, 7 i membri della Fondazione si suddividono in:

  • Fondatori;
  • Partecipanti.

Tutti i membri devono impegnarsi a sottoscrivere e rispettare la Carta dei Valori che sarà definita ed adottata nella prima riunione del Consiglio di indirizzo.

Art. 4
Membri Fondatori

Sono membri Fondatori:

  • I Fondatori promotori, ossia soggetti che, ricompresi nelle fattispecie riportate all’art. 3, sottoscrivano l’Atto Costitutivo della Fondazione, impegnandosi a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo, e cioè impegnandosi a versare euro 400,00 (quattrocento virgola zero) per ogni anno.
  • I Fondatori ordinari, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dal Consiglio di indirizzo, che sono soggetti ricompresi nelle fattispecie riportate all’art. 3, esentati dal versamento annuale e che si impegnano a versare, una tantum, la quota stabilita dal Regolamento di adesione approvato dal Consiglio di indirizzo all’atto dell’ammissione. Successivamente i Fondatori ordinari saranno tenuti a versare alla Fondazioni le quote annuali meglio specificate nel Regolamento di adesione.

Art. 5
 Membri partecipanti

Sono Membri partecipanti coloro che, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione, siano ricompresi nelle fattispecie riportate all’art.3 e che concorrono annualmente al Fondo di Gestione necessario a sostenere i costi di funzionamento. L’importo della quota viene determinato annualmente dal Consiglio di indirizzo in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6
Prerogative dei Membri della Fondazione

I Membri fondatori prendono parte, in qualità di componenti al Consiglio di indirizzo della Fondazione, secondo le prerogative elencate nel seguito del presente Statuto.

I Membri partecipanti possono prendere parte alle attività organizzate dalla Fondazione e possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione nelle modalità previste nel successivo articolo 10.

Essi possono, inoltre, essere eletti nel Consiglio di amministrazione, ma non nominati Presidente.

Art. 7
Esclusione e recesso

La qualifica di Membro si perde per morte, recesso o esclusione. Per le persone giuridiche, oltre all’estinzione, la qualifica di Membro si perde anche in caso di apertura di procedure di liquidazione e fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Membro che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali alla Fondazione, può essere escluso con deliberazione del Consiglio di indirizzo approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Membro che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Membro escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all’Organo di controllo, che deve essere convocato entro 30 giorni dal ricorso.

Il Membro può sempre recedere dalla Fondazione comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio di indirizzo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima. In ogni caso il membro recedente è tenuto al versamento della propria quota del Fondo di gestione, anche per l’anno in cui si comunica il recesso.

La qualifica di Membro si perde anche qualora non siano versate le quote nei termini stabiliti dal Regolamento di adesione.

Art. 8
Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • Il Consiglio di indirizzo;
  • Il Consiglio di amministrazione;
  • Il Presidente della Fondazione;
  • Il Vice Presidente Esecutivo (organo eventuale);
  • Il Think tank, detto anche Comitato Scientifico;
  • L’Assemblea Generale dei partecipanti;
  • Il Revisore dei Conti.
  • L’Organo di controllo.

Gli Organi e le rispettive cariche durano 3 anni.

Non possono rivestire cariche nell’ambito della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall’Art. 2382 del Codice civile, nonché, con riferimento al Revisore legale dei conti, dall’Art. 2399 del codice civile e dalla normativa di riferimento.

Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per la carica e adotta gli eventuali provvedi-menti conseguenti.

L’elezione degli organi della Fondazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal presente statuto.

Decadono dalla carica coloro che si vengano a trovare, successivamente all’assunzione dell’incarico, in una situazione di ineleggibilità. Decade, inoltre, dalla carica il componente dell’organo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall’organo di appartenenza.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del mandato, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

Art. 9
Il Consiglio di indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è formato dai Membri fondatori.

Esso espleta le seguenti funzioni:

  • Approva il bilancio preventivo entro il 1° dicembre di ciascun anno su proposta del Consiglio di amministrazione;
  • Approva il bilancio consuntivo entro il 30 maggio di ciascun anno su proposta del Consiglio di amministrazione;
  • Approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
  • Approva la carta dei valori;
  • Nomina il Direttore Operativo con delega alla gestione operativa (senza diritto di voto nel Consiglio di amministrazione);
  • Elegge, tra i propri componenti, il Presidente della Fondazione, il Vice-Presidente Esecutivo e un altro Vice-Presidente;
  • Determina l’eventuale compenso degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo, del Revisore legale dei conti;
  • Nomina e revoca i membri del Consiglio di amministrazione di sua spettanza;
  • Nomina i componenti dell’Organo di controllo di sua spettanza
  • Nomina il Revisore legale dei Conti;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l’azione di responsabilità;
  • Delibera eventuali modifiche statutarie;
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
  • Approva ogni possibile alleanza, a qualsiasi titolo, con soggetti terzi e delibera su ogni partenariato istituzionale;
  • Esprime un parere su ogni altra scelte che, a parere del Presidente della Fondazione, possa assumere una rilevanza nei confronti di soggetti terzi;
  • Esprime parere vincolante sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto.

Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,

La convocazione del Consiglio di indirizzo avviene inviando individualmente a tutti i soci, l’avviso a mezzo telefax o raccomandata o posta elettronica o PEC. La convocazione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, nell’ordine dal Vice Presidente esecutivo o dall’altro Vice-Presidente, se nominati, o, dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

In sede di insediamento dell’adunanza del Consiglio di Indirizzo, viene nominato un segretario per la singola riunione, che coadiuva il presidente la riunione e redige il verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal presidente la riunione e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di indirizzo possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Consiglio di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione il Consiglio di indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie dove è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti con diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti aventi diritti al voto.

Art. 10
Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di 7 consiglieri, di cui:

  • 5 scelti all’interno del Consiglio di indirizzo
  • 2 scelti all’interno dell’Assemblea dei partecipanti.

Il Consiglio di indirizzo può deliberare l’aumento o la diminuzione del numero di consiglieri, purché in numero dispari, senza che quest’atto comporti la modifica del presente statuto ed assicurando che i membri designati dal Consiglio di indirizzo siano in numero non inferiore ai tre quarti del totale e che i membri designati dall’assemblea generale dei partecipanti siano in numero non inferiore ad uno.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza del mandato.

Qualora in corso di mandato vengano meno per qualunque causa, inclusa la decadenza, uno o più consiglieri, Il Consiglio di indirizzo provvede all’indicazione del nominativo del sostituto, che assumerà la carica nella prima riunione del Consiglio di amministrazione successiva a tale indicazione.

Nell’eventualità che il consigliere che decade ricopra la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, le funzioni di Presidente saranno assunte dal consigliere più anziano per il tempo strettamente necessario a consentire al Consiglio di indirizzo di indicare il nuovo consigliere.

Quando il Consiglio di amministrazione sarà reintegrato nel suo plenum, entro quindici giorni sarà convocata l’adunanza per l’elezione del nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione termina con la scadenza del Consiglio di amministrazione in carica.

Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica sino a che non sia insediato il nuovo Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione elegge un Presidente individuandolo tra i componenti nominati dal Consiglio di Indirizzo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di coordinare l’attività dell’organo.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere nell’interesse della Fondazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di amministrazione, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

  1. Predisporre entro il 30 novembre di ciascun anno il bi-lancio preventivo;
  2. Predisporre entro il 15 maggio di ciascun anno il bilancio di esercizio, eleggere al suo interno il Presidente, un Vice Presidente ed eventuali consiglieri delegati, ovvero Conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  3. Deliberare, previo parere vincolante del Consiglio di Indirizzo, sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  4. Approvare, avvalendosi del supporto del Comitato scientifico, le aree di sviluppo tecnico-scientifico della Fondazione;
  5. Svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Inoltre delibera per l’approvazione del Consiglio di indirizzo:

  1. I programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di indirizzo;
  2. La costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
  3. Il Regolamento di adesione alla Fondazione;
  4. La proposta di requisiti per la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione;
  5. La proposta di componenti del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno una volta ogni tre mesi, dal Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di indirizzo avviene inviando individualmente a tutti i soci, l’avviso a mezzo telefax o raccomandata o posta elettronica o PEC. La convocazione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza. Può indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

La riunione si intende validamente costituita, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che ha redatto il verbale.

Ove non diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati i componenti dell’Organo di controllo, il Revisore legale dei conti, qualora incaricato, ed il Direttore operativo, ove nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 11
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato, tra i propri componenti, dal Consiglio di indirizzo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

La carica di Presidente della Fondazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, dell’organo di controllo, del Comitato scientifico e di ogni altro organo sociale.

Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente Esecutivo o ad uno degli altri Vice Presidenti, se nominati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Esecutivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

In caso di necessità e urgenza, può assumere nell’interesse della Fondazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di indirizzo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.

Art. 12
Vice Presidente Esecutivo

Il Vice Presidente Esecutivo della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di indirizzo tra tutti i propri membri. Sostituisce il Presidente nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente indisponibile ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 13
Think Tank detto anche Comitato scientifico

È composto dai componenti che vengano nominati, con la maggioranza dei 2/3 dei voti, dal Comitato di indirizzo, previa proposta del Consiglio di amministrazione. Possono essere nominate anche persone fisiche non partecipanti alla Fondazione.

Al suo interno elegge il Presidente del Comitato Scientifico. Il Comitato fornisce supporto al Consiglio di amministrazione nella definizione degli obiettivi e dei programmi d’intervento della Fondazione.

La convocazione del Comitato spetta al Presidente del Comitato Scientifico.

L’adunanza del Comitato deve essere convocata almeno una volta l’anno per la definizione delle linee generali dell’attività della Fondazione, dei programmi e degli obiettivi.

Il Comitato è inoltre convocato dal Presidente del Comitato Scientifico ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta motivata almeno la metà dei componenti del Comitato oppure il Consiglio di indirizzo o il Consiglio di amministrazione.

La convocazione del Comitato Scientifico avviene inviando individualmente a tutti i componenti, l’avviso a mezzo telefax o raccomandata o posta elettronica o PEC. La convocazione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’adunanza.

In caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione.  I componenti del Consiglio di amministrazione sono invitati permanenti alle adunanze, senza diritto di voto.

Ai fini della regolare costituzione è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto solo in prima convocazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico, che sottoscrive i verbali con il segretario che ha provveduto alla redazione del verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 14
Assemblea generale dei partecipanti

L’ Assemblea generale dei partecipanti è costituita da tutti i Partecipanti di cui all’art. 5 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa:

  • Nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e dell’organo di controllo di sua spettanza,
  • Formula, su richiesta del Consiglio di indirizzo, pareri consultivi non vincolanti;
  • Formula proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

L’Assemblea di partecipazione è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti avviene inviando individualmente a tutti i soci, l’avviso a mezzo telefax o raccomandata o posta elettronica o PEC. La convocazione dovrà avvenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’adunanza.

In caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei membri aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento, nell’ordine dal Vice Presidente esecutivo o dall’altro Vice Presidente, se nominati, o dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Delle riunioni dell’Assemblea di partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la seduta e dal segretario verbalizzante.

Art. 15
Organo di controllo

L’organo di controllo è formato da 3 componenti titolari e due componenti supplenti. Due componenti titolari ed un componente supplente vengono nominati dal consiglio di indirizzo; un componente titolare e un componente supplente vengono nominati dall’assemblea dei partecipanti.

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Nel caso in cui tutti i componenti dell’organo di controllo siano revisori legali iscritti nell’apposito registro, il collegio esercita l’attività di revisione legale.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida nazionali e regionali.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

L’organo di controllo può essere anche monocratico.

Quando l’organo è collegiale sceglie al suo interno il Presidente.

Art. 16
Revisore dei conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 17
Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo di dotazione:
    1. rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione e comunque non inferiore a quanto previsto dalla disciplina per il riconoscimento giuridico della Fondazione;
    2. incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
    3. costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
  2. dal fondo di gestione costituito da:
    1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, e comunque non inferiore a quanto previsto dalla disciplina per il riconoscimento giuridico della Fondazione;
    2. da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
    3. da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
    4. da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza e-spresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
    5. dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
    6. dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Dopo aver acquisito la personalità giuridica, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, Il Consiglio di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’Organo di controllo, devono deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

Art. 18
Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 Novembre di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio preventivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

Art. 19
Estinzione della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di indirizzo, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20
Volontari

Se la Fondazione si avvale di volontari, essa dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21
Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento della Fondazione, deliberate dal Consiglio di indirizzo, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun Membro.

Art. 22
Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide Il Consiglio di indirizzo ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia.

Art. 23
Controversie

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri così nominato:

  • Due arbitri, uno da ciascuna delle due parti coinvolte;
  • Il Presidente del collegio arbitrale nominato dalle due parti congiuntamente.

In mancanza di accordo sulla nomina del Presidente del Collegio arbitrale o in caso di inerzia relativamente alla nomina degli arbitri, le nomine saranno richieste al Presidente del Tribunale di Salerno su istanza della parte più diligente. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall’insediamento.

La sede dell’arbitrato sarà Salerno.

Statuto aggiornato al 21 ottobre 2021